Torniamo sulla riforma del sistema delle intercettazioni affrontando le questioni aperte di informatica forense sull’uso dei captatori e le possibili soluzioni.
In sede di commento sia alla parte della delega legislativa ex-legge 103/2017 dedicata alla riforma del sistema delle intercettazioni(commi da 82 a 84), e sia al decreto legislativo 216/2017 molte critiche da parte di autorevole dottrina e degli esperti di informatica forense (in particolare si cita AA.VV., Nuove norme in tema di intercettazioni, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018) hanno rilevato come, sia nella delega legislativa che nel decreto delegato, da parte del legislatore si era evidenziata una scarsa conoscenza dei principi base dell’informatica forense nel regolamentare dal punto di vista normativo gli usi del captatore informatico.
Tale criticità era stata indotta anche dal fatto che il legislatore avesse recepito, nel formulare la delega prima e il decreto legislativo poi, le motivazioni alla base della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 1 luglio 2016 n. 26889, sentenza che aveva in qualche modo sdoganato l’uso del captatore nelle indagini informatiche per reati di criminalità organizzata.
Tuttavia, se la Corte non aveva certo il dovere di andare oltre il caso specifico su cui era chiamata a pronunciarsi, ovvero le intercettazioni ambientali a mezzo captatore su un dispositivo mobile, il legislatore più che recepire pari pari tali motivazioni, avrebbe dovuto meglio approfondire tutte le potenzialità del captatore, metterle a confronto con i principi base dell’informatica forense e formulare un articolato che tenesse nella dovuta considerazione tali principi e che quindi fosse, se pur perfezionabile, non elaborato in maniera incompleta e con varie criticità che i commentatori più attenti hanno subito fatto notare. Si segnala tra gli altri l’articolo di Raffaella Brighi Funzionamento e potenzialità investigative del malware, in AA.VV. Nuove norme in tema di intercettazioni a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018.
Possibili soluzioni sull’uso dei captatori nella riforma intercettazioni
Il differimento dell’entrata in vigore delle norme più significative del decreto legislativo 216/2017 (gli articoli del d.lgs. 216/2017 la cui entrata in vigore è stata differita a “dopo il 31 marzo 2019” sono gli artt. 2, 3, 4, 5 e 7) a dopo il 31 marzo 2019 disposto dal Governo attualmente in carica con l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 91/2018, poi convertito senza modificazioni per quanto attiene la parte dedicata alle norme sui captatori, può essere dunque l’occasione per correggere anche queste criticità, a maggior ragione tenendo nella dovuta considerazione il fatto che il rinvio dell’entrata in vigore di alcuni articoli del “decreto intercettazioni” ha portato con se anche il rinvio della emanazione dei decreti ministeriali collegati, fra i quali quello che avrebbe dovuto indicare le specifiche tecniche dei captatori informatici, emanazione prevista dall’articolo 7 del d.lgs. 216/2017 stesso.
L’art. 7 del d.lgs. 216/2017 così recita:
1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino all’esecuzione delle operazioni autorizzate.
3. Con decreto del Ministro della Giustizia da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio riservato di cui all’art. 89 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi
Per giungere ad una soluzione equilibrata che rispetti quanto più possibile i principi base dell’informatica forense nel disciplinare l’uso dei captatori informatici, un significativo punto di partenza che a nostro avviso necessita solo di un aggiornamento alla realtà attuale, dato il tempo trascorso dalla sua elaborazione, può essere trovato nel Disciplinare Tecnico allegato alla proposta di legge sull’uso dei captatori informatici meglio nota fra gli addetti ai lavori come Proposta Quintarelli presentata da alcuni deputati della XVII^ legislatura poco tempo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge-delega di riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale meglio nota come “delega-Orlando”.
Si elencano di seguito alcuni dei principi base dell’informatica forense:
- la necessità di non alterare il dispositivo target
- la capacità di dimostrare la conformità dei dati acquisiti con i dati originali e di garantirne la corretta conservazione
- l’esigenza di verificare le operazioni eseguite
Il disciplinare ha indubbiamente il merito di restringere l’uso dello strumento “captatore informatico” entro confini ben precisi, sia per chi produce i captatori, per chi li certifica e per chi li usa, il tutto attraverso indicazione di metodologie abbastanza dettagliate e tali quindi da non discostarsi molto dai principi base dell’informatica forense pur se giova precisare che l’inserimento di un captatore in un qualsiasi dispositivo altera in qualche modo quelle che sono le impostazioni originarie dello stesso.
Già questa base di partenza costituirebbe una garanzia per i diritti degli indagati, anche nel caso in cui, per la cronica mancanza di risorse ed infrastrutture nelle Procure, dovesse rendersi necessario il ricorso alle apparecchiature di privati per attività di intercettazione, ma anche le altre parti processuali (magistrati, polizia giudiziaria, ausiliari di P.G.) con una ben documentata certificazione a corredo degli strumenti di intercettazione avrebbero sicuramente meno problemi.
di Alfonso Buccini