É stato pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 8 del giorno 11/01/2018 il decreto legislativo n. 216 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni” in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 gennaio 2017 n. 103 (riforma “Orlando”).
Il provvedimento, emanato in prima stesura lo scorso mese di novembre, è stato poi oggetto di esame da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato che hanno formulato le loro rispettive proposte di integrazioni e/o modifica. Anche se le stesse non erano vincolanti, in sede di esame definitivo il Governo ha ritenuto opportuno di accogliere due proposte delle Commissioni:
- la prima volta ad ottenere una maggiore tutela della riservatezza delle comunicazioni fra difensore e assistito, con la previsione di divieto di verbalizzazione di comunicazioni raccolte in via occasionale (fermo restando l’assoluto divieto di intercettazione diretta),
- la seconda riguardante l’innalzamento da cinque a dieci giorni del termine concesso ai difensori per l’esame del materiale intercettato una volta depositato, con possibilità di ulteriore proroga dell’anzidetto termine in ragione della quantità del materiale da esaminare.
Sono rimaste invariate le disposizioni già previste in sede di prima stesura del decreto legislativo, a partire dall’indicazione dei reati per i quali è ammesso l’uso dello strumento intercettativo, la previsione di pene severe per la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, il divieto di trascrizione anche sommaria delle conversazioni o comunicazioni ritenute irrilevanti per le indagini nonché di quelle che contengono dati personali sensibili, a meno che in esse non si rinvengano elementi rilevanti per i fatti oggetto di prova.
Proseguendo nell’analisi del provvedimento risulta quanto mai centrale il ruolo della Polizia Giudiziaria nella “scrematura” fra conversazioni e comunicazioni ritenute rilevanti o irrilevanti e quello del Pubblico Ministero quale garante della riservatezza e della custodia delle informazioni ritenute non rilevanti prima della loro definitiva distruzione una volta che, anche a seguito dell’esame delle stesse da parte dei difensori, siano state ritenute tali.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno alle operazioni di intercettazione disposte da provvedimenti autorizzativi emessi a partire da sei mesi dopo la data di entrata in vigore del decreto, mentre entro trenta giorni è attesa l’emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, di un decreto ministeriale nel quale verranno stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico, decreto ministeriale sui cui contenuti concentreremo la nostra attenzione con un successivo articolo.
Alfonso Buccini